Art. 60.
(Referendum consultivi).

      1. 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
      2. Il consiglio regionale può promuovere, altresì, referendum consultivi su proposte di provvedimenti di competenza del consiglio stesso o della giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali.
      3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei referendum consultivi.